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Le novità del decreto dignità sui contratti a termine dal 14/7/2018

E così, la dignità sarebbe entrata a far parte di un decreto alquanto discutibile soprattutto nella parte lavoro.  Da quanto si legge nel nuovo decreto legge n. 87/2018, a decorrere dal 14/7/2018,

il periodo massimo, comprensivo di proroghe, di un contratto a tempo determinato senza necessità di causali è  di durata non superiore a 12 mesi.

Il  contratto  può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee   all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi  e  non programmabili, dell'attività ordinaria.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  sopra indicate, oltre i 12 mesi.

Il contratto può  essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo in presenza delle condizioni sopra indicate.

Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (e non più 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4  volte (in precedenza 5) nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Tali disposizioni si applicano ai  contratti  di lavoro a tempo determinato stipulati  successivamente  alla  data  del 14/7/2018, nonché  ai  rinnovi  e  alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.  In caso di assunzione  a  tempo  determinato   il   rapporto   di   lavoro   tra somministratore e lavoratore è soggetto alla stessa disciplina in materia di durata e proroghe.

Aumento contribuzione per i contratti a termine

Ai rapporti di lavoro subordinato a termine si applica già da anni un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che aumenta, a decorrere dal 14/7/2018, di uno 0,5% ad ogni rinnovo, anche in somministrazione.

Bene, ora auspichiamo modifiche in sede di conversione.

Se ne parlerà oggi pomeriggio al Convegno di Hdemia delle Professioni.

Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.itwww.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it

 
 
 
 
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