Il 30 giugno 2018 sarà l’ultimo giorno per richiedere indietro i c.d. voucher o buoni lavoro, abrogati a decorrere dal 17/3/2017 e sostituiti dal Contratto di Prestazione Occasionale a far data 24/6/2017. I possessori dei Voucher, all’epoca della loro abrogazione, potevano utilizzarli solo sino al 31/12/2017.
Con messaggio n. 4752 del 28/11/2017 aveva comunicato, come ultimo giorno per effettuare il rimborso di quelli non utilizzati, il 31/3/2018, ma visto il numero elevato di domande, la data è stata prorogata al 30/6/2018.
Il rimborso è effettuato al valore nominale del buono, decurtato del compenso del 5% riservato al concessionario per la gestione del servizio e quindi corrispondente ai seguenti importi:
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9,50 euro per il buono lavoro da 10 euro;
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19 euro per il buono lavoro multiplo da 20 euro;
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47,50 euro per il buono lavoro multiplo da 50 euro.
Le modalità di richiesta sono diverse a seconda del canale d'acquisto utilizzato e il dedicato modello SC52 deve essere utilizzato per:
- voucher cartacei acquistati presso le sedi INPS;
- voucher acquistati presso gli uffici postali;
- voucher acquistati online;
- versamenti effettuati con bollettini di c/c postale ma non registrati nelle procedure di gestione dell'INPS e quindi mai utilizzati per l'acquisto di voucher, né cartacei né online;
- voucher scaduti per decorso del periodo di validità, emessi dalle sedi INPS, dalle banche e dalle tabaccherie autorizzate.
I voucher acquistati presso le banche potranno essere richiesti presso una qualsiasi banca dello stesso circuito bancario presso cui li ha acquistati. Quelli acquistati presso le tabaccherie autorizzate potranno essere richiesti presso qualsiasi tabaccheria autorizzata, per importi fino a 500 euro, oppure alla Banca ITB per importi superiori a 500 euro, compilando un apposito modulo da chiedere al numero 800 813 813.
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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