A decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti dovranno corrispondere la retribuzione, i compensi e gli eventuali anticipi, senza alcuna soglia minima, esclusivamente con modalità tracciabili. Nonostante la nota emanata da INL il 22/5/2018, si rimane in attesa di un chiarimento per ciò che riguarda gli anticipi per rimborsi spese che nel frattempo si consiglia di effettuare con modalità tracciabili.
Rientra nell’obbligo qualunque tipologia di compenso derivante da:
- rapporti di lavoro di tipo subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle coop. con i propri soci ai sensi della L. 142/2001.
Rimangono esclusi dall’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni, i rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro occasionale autonomo ex art. 2222 cc, i tirocini e le borse di studio.
Modalità di pagamento:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).
Sanzioni
Al datore di lavoro che non ottempererà alle nuove disposizioni a decorrere dal 1° Luglio, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ogni qualvolta la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore o nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato o non sia andato a buon fine a causa di una revoca successiva del bonifico bancario o di un annullamento dell’assegno prima dell’incasso.
Al lavoratore andrà contestualmente consegnata la “busta paga” la cui firma non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
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Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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