Con il Decreto n. 3 del 2 gennaio 2018, L’ANPAL ha dato il via alla nuova fruizione delle agevolazioni sulle assunzione di giovani iscritti al Programma “Garanzia Giovani.
L’incentivo è riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, dai datori di lavoro, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia giovani" di età compresa tra i 16 e i 29 anni. L’incentivo è valido per le assunzioni effettuate presso le sedi di lavoro di tutto il territorio nazionale ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano.
Sono incentivate le seguenti tipologie contrattuali:
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contratto a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione;
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contratto di apprendistato professionalizzante.
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, occasionale ed intermittente. L’incentivo consente un’esenzione dalla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore per un periodo di 12 mesi nel limite massimo di 8.060 euro annui da riparametrarsi su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
L'incentivo è fruito nel rispetto della regola del “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 ( applicazione artt. 107 e 108) ma potrà essere legittimamente fruito anche qualora non sia rispettata la soglia del “de minimis" quando l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
Se l’assunzione riguarda giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia giovani", hanno un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, oltre al requisito dell’incremento occupazionale, sono richieste ulteriori condizioni:
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il giovane deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;
b) il giovane non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) il giovane deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) il giovane è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento ai sensi del decreto interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del regolamento (UE) n. 651/2014
Il beneficio è subordinato,ai principi generali previsti all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 ed è cumulabile con il nuovo incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La domanda preliminare di ammissione all’incentivo deve essere inviata all’INPS dal quale si stanno attendendo le istruzioni operative. Successivamente, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva valutata secondo l’ordine cronologico delle domande, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione e confermare il bonus prenotato. L’incentivo, una volta confermata l’istanza, è fruito tramite compensazione sulle denunce contributive mensiliUniemens.
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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