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Le News Tamburelli-Quintavalle

Reddito di inclusione (ReI)

Con la lunghissima circolare n. 172 del 22/11/2017, L’INPS ha illustrato i requisiti che necessitano per l’accesso al REI introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017. Se ne riportano i particolari più salienti. Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo

che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:

a) un beneficio economico;

b) una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto disservizio, di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Destinatari

il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Residenza e soggiono

il richiedente deve essere, congiuntamente:

1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Nucleo familiare

ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare deve rispecchiare le seguenti condizioni:

A -presenza di un componente di età minore di anni 18;

B - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo

tutore;

C - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;

D - presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di

disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (articolo 7 L. 604/), ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo rispettivamente pari a 8.000 e 4.800 euro.

Condizione economica.

Il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000;

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad

euro 20.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta

di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo

di euro 10.000;

5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE

e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una

variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa.

6) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di

autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti

la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale

in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

7) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e

imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.

171.

Beneficio economico

Il beneficio economico del ReI, è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare,

sono i seguenti:

NUMERO COMPONENTI

PARAMETRO

 

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

 

NB: Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Tuttavia, l’applicazione del tetto massimo di importo annuale comporta l’abbattimento dell’importo massimo annuo erogabile ad un nucleo di 5 componenti, nella misura di 5.284,80 euro, e l’effettiva mancata applicazione dell’incremento di 0,35 per ciascun ulteriore componente.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Tuttavia, l’applicazione del tetto massimo di importo annuale comporta l’abbattimento dell’importo massimo annuo erogabile ad un nucleo di 5 componenti, nella misura di 5.284,80 euro, e l’effettiva mancata applicazione dell’incremento di 0,35 per ciascun ulteriore componente.

La misura è soggetta, in sede di prima applicazione, ad un tetto massimo di erogazione, in

quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno

sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (pari per il 2017 a 5.824,80

euro).

Come richiederlo

la domanda di ReI deve essere presentata a far data dal 1° dicembre 2017, presso i comuni o altri punti dagli stessi indicati, su apposito modello predisposto dall’Inps e allegato alla circolare in esame, e disponibile sul sito dell’Inps e del Ministero del lavoro.

Link alla circolare

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20172%20del%2022-11-2017.htm

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