Ad integrazione di quanto già stabilito in merito al trattamento previsto in caso di malattia dei collaboratori, la legge n. 81/2017 è intervenuta a tutela degli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo che in caso di periodi di malattia certificata causata da trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilita' lavorativa temporanea del 100 per cento, il trattamento sarà equiparato alla degenza ospedaliera.
Con circolare 139/2017 l’INPS è intervenuta a dettare maggiori informazioni cui seguiranno, con successivo messaggio, ulteriori linee di indirizzo sull’argomento.
L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).
Le patologie oggetto della norma
L’Istituto precisa in circolare che le malattie croniche costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose e si caratterizzano per la loro durata.
Per configurarsi come indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione si concretizza in una guarigione - o una stabilizzazione che consenti la ripresa dell’attività lavorativa in un lasso di tempo breve.
Per il riconoscimento del diritto alla prestazione, da equipararsi come detto al ricovero ospedaliero, l’Istituto dovrà ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte.
Se la domanda non dovesse essere accolta, spetterà al collaboratore, in presenza dei requisiti richiesti, il trattamento economico previsto in caso di malattia (circolari n. 76/2007 e n. 77/2013), indennizzabile già dal 2007.
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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