L’obbligo, che doveva entrare in vigore dal 12 Aprile 2017, si è reso necessario a seguito dell’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) disposta con il decreto interministeriale 183/2016
L’obbligo e prorogato in seguito al 12 Ottobre 2017. Il nuovo adempimento consiste nel comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai soli fini statistici, gli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’articolo 18,comma 1, lettera r), del Dlgs 81/2008 lettera r):
“comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni”
Nulla cambia in merito alla denuncia ai fini assicurativi del’infortunio prevista dall’articolo 53 del testo unico sull’Inail: gli eventi da 4 giorni, escluso quello dell’evento.
E la sanzione non è poca cosa.
Come anche ricordato dalla tempestiva circolare INAIL n. 47 del 12/10/2017, L’articolo 55 lettera h) dello stesso TU sulla sicurezza, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r) con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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