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Le News Tamburelli-Quintavalle

le nuove regole dei Buoni Pasto

Con decreto n. 122 del 7/6/2017 pubblicato in G.U. n. 186 del 10/9/2017, entrano in vigore il 9 settembre p.v., le nuove regole sui Buoni Pasto ed individuati gli esercizi  presso  i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa  reso a mezzo dei buoni pasto. Osserviamo le principali novità indicate nel decreto. 

 Questi i soggetti legittimati ad esercitare:

    a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

    b) l'attività' di mensa aziendale ed interaziendale;

    c) la vendita al  dettaglio,  sia  in  sede  fissa  che  su  area pubblica,  dei  prodotti   appartenenti   al   settore   merceologico alimentare;

    d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei  locali attigui dei prodotti alimentari;

    e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul  posto dei prodotti  provenienti  dai  propri  fondi,   dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti  e dalle società semplici  esercenti  l'attività  agricola;

    f) nell'ambito dell'attività di agriturismo attraverso la  somministrazione  di  pasti  e  bevande,costituiti prevalentemente  da  prodotti  propri  e  da  prodotti  di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

    g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di   pasti   costituiti   prevalentemente   da   prodotti   derivanti dall'attività di pesca;

    h)  la  vendita  al  dettaglio  dei  prodotti  alimentari,  anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso  di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

  Caratteristiche dei buoni pasto

 i buoni pasto:

    a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo  di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

    b)   consentono   all'esercizio    convenzionato    di    provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti  delle  società di emissione;

    c)  sono  utilizzati  esclusivamente  dai  prestatori  di  lavoro subordinato, a tempo pieno o  parziale,  anche  qualora  l'orario  di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai  soggetti  che

hanno instaurato con il cliente un rapporto di  collaborazione  anche non subordinato;

    d) non sono cedibili, ne' cumulabili  oltre  il  limite  di  otto buoni,  ne'  commercializzabili  o  convertibili  in  denaro  e  sono utilizzabili solo dal titolare;

   

  Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.itwww.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it

 

 
 
 
 
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