Con decreto n. 122 del 7/6/2017 pubblicato in G.U. n. 186 del 10/9/2017, entrano in vigore il 9 settembre p.v., le nuove regole sui Buoni Pasto ed individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Osserviamo le principali novità indicate nel decreto.
Questi i soggetti legittimati ad esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attività' di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola;
f) nell'ambito dell'attività di agriturismo attraverso la somministrazione di pasti e bevande,costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
Caratteristiche dei buoni pasto
i buoni pasto:
a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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