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Le News Tamburelli-Quintavalle

Assunzioni in apprendistato professionalizzante senza limiti di età

La fonte istitutiva è l’articolo 47 del D.lgs. n. 81/2015 che al comma 4 così statuisce:

Con messaggio n. 2243 il 31/5/2017 l’INPS ha illustrato le modalità di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 47 del D.lgs. n. 81/2015, secondo il quale possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza riguardo al limite di età, anche  i lavoratori destinatari delle seguente forme di trattamenti di disoccupazione:

  1. nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);

  2. assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);

  3. indennità speciale di disoccupazione edile;

  4. indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L’assunzione agevolata in esame si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di In attesa che l’INPS fornisca un sistema automatizzato per la gestione delle istanze di assunzione di tali lavoratori, i datori di lavoro interessati dovranno inviare alla sede INPS territorialmente competente, attraverso il consueto cassetto previdenziale (nella funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale, dovranno selezionare nel campo “Oggetto” la denominazione “Apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”), un’apposita comunicazione sulla base del format allegato alla circolare. Successivamente l’Istituto comunicherà l’avvenuta ammissione al beneficio.

Deroghe alla ordinaria disciplina sull’apprendistato

 

  1. Limiti di età: i lavoratori percettori di mobilità o trattamenti di disoccupazione possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante senza previsione di un limite massimo di età.

  2. Disposizioni in materia  di licenziamenti individuali: a tali lavoratori sono applicabili le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, senza possibilità di interruzione alla fine del periodo formativo.

 

  1. Contribuzione: non è prevista l’estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro nell’anno successivo al termine del rapporto di apprendistato.

 

Datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiori a 9

PRIMA ANNUALITA’ FORMATIVA : 8.95%

SECONDA ANNUALITA’ FORMATIVA: 10.45%

ANNUALITA’ FORMATIVE SUCCESSIVE: 17.45%

Datori di lavoro con numero di addetti superiore a 9: 17.45%  

Codici per UniEmes:

 J0 (J zero)

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

J1

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%

J2

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

K0 (K zero)

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

K1

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5%

K2

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

  N.B: per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di disoccupazione, non applicandosi lo sgravio contributivo di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, non dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione J6, J7, J8 nonché K6, K7, K8.  

Un approfondimento lo potrete trovare nella circolare settimanale lavoro n. 25 su https://www.fiscoetasse.com/

Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.itwww.tamburelliquintavalle.itwww.hdemiadelleprofessioni.it

 

 

 

 

 
 
 
 
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