L’INPS con comunicato del 15/6/2017, ricorda che con la rata di pensione di luglio, come ogni anno, sarà erogata la quattordicesima ai pensionati che ne hanno diritto. In seguito alle recenti modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, l’Istituto ha provveduto a ridefinire le platee interessate.
Con messaggio 1366 del 28/3/2017 l’Inps aveva già illustrato come L’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (stabilità 2017) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.
L’articolo 5 comma 1 della legge tre agosto 2007 n. 127, aveva previsto l’erogazione di una “quattordicesima” anche ai pensionati che compiono sessantaquattro anni nell’anno di erogazione, destinatari di redditi notevolmente bassi, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, erogate da enti pubblici di previdenza obbligatori. La “14°” o somma aggiuntiva che l’Istituto erogherà nel mese di Luglio 2017, o di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità spetta: “nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Una volta e mezzo il trattamento minimo INPS, anche per il 2017, è pari a euro 9.786,86. Rientrano nel trattamento aggiuntivo anche i pensionati ex Inpdap, ed ex Enpals, confluiti nell’Inps.
Trattamento minimo 2017
mensile = € 501,89
annuale = € 6.524,27
annuale x 1,5 = € 9.786,86
annuale x 2= € 13.049,14
Nel calcolo dei redditi da considerare per la verifica del diritto rientrano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei redditi derivanti dalla percezione dell’assegno familiare, del reddito della casa di abitazione, dell’assegno di accompagnamento, delle pensioni di guerra, dei trattamenti di fine rapporto e della competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
La somma aggiuntiva è dunque corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, come da tabella che segue:
Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016.
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2017 |
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
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Fino a 15 |
Fino a 18 |
437 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
546 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
655 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo |
||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
Ridefinita la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Non sono interessati da questa nuova norma i pensionati sociali o i titolari di qualsiasi altra forma assistenziale.
Nessun adempimento è richiesto al pensionato al fine di ottenere la “quattordicesima” se rientrante nei requisiti necessari o se è stato percettore del trattamento l’anno precedente, in quanto l’importo aggiuntivo viene erogato automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali (modelli RED) già richiesti. La somma concessa, comunque, previa verifica successiva, potrebbe essere rivista ed eventualmente richiesta quando non spettante. Tale somma aggiuntiva non costituisce per i pensionati reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali.
Link al messaggio di marzo 2017
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma