Dopo la circolare n. 39/2017 che ne ha illustrato le modalità di fruizione, l’INPS con un’ulteriore circolare, la n. 61 del 16/3/2017 approfondimento su alcuni aspetti applicativi del premio di 800 euro spettante per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017. |
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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- residenza in Italia;
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- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
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- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
Eventi ammessi (verificatisi dal 1° gennaio 2017)
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compimento del 7° mese di gravidanza;
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parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
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adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
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affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
Link alla circolare
Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma
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