In data 31/1/2017 L’INPS ha emanato la circolare n. 19 rendendo note le determinazioni dei minimali e massimali a valere dal 01/01/2017, influenzate dalla variazione, accertata dall’ ISTAT, della percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni. In considerazione del fatto che per il secondo anno consecutivo la variazione percentuale accertata relativamente al biennio precedente ed esattamente per ciò che influisce i nuovi valori la variazione tra l’anno 2016 e l’anno 2015 è stata pari a -0,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori utili al calcolo della contribuzione dovute per la generalità dei dipendenti per l’anno in corso, risulta immutata rispetto allo scorso anno.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere considerata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima contrattuale e del minimale giornaliero stabilito all’inizio dell’anno solare dall’INPS.
ANNO 2017 |
EURO |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensione Lavoratori dipendenti |
501,89 |
Minimale di retribuzione giornaliera |
47,68 |
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Per calcolare il minimale contributivo orario dei dipendenti che lavorano ad orario ridotto rispetto a quello contrattuale, si riporta di seguito il calcolo da effettuare nel caso in cui il l’orario normale di un lavoratore full - time sia di 40 ore settimanali:
Minimale orario = minimale giornaliero x i giorni della settimana / l’orario full-time previsto in azienda (€ 47,68 x 6 / 40 = € 7,15).
Qualora l’orario normale di lavoro sia di 36 ore settimanali articolate su 5 gg. (ipotesi che ricorre di norma per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche) il calcolo è il seguente:
(€ 47,68 x 5 / 36 = € 6,62)
Massimale annuo base contributiva e prima fascia di retribuzione
la prima fascia di retribuzione pensionabile in tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, al di sopra della quale si calcola l’aliquota aggiuntiva, a carico del lavoratore, di un punto percentuale.
Anno 2017 |
Euro |
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Massimale annuo base contributiva |
100.324,00 |
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Prima fascia di retribuzione pensionabile |
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Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Affinché ogni settimana sia coperta da contribuzione utile ai fini pensionistici, il limite di retribuzione settimanale è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al primo gennaio di ogni anno.
ANNO 2017 |
EURO |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD |
501,89 |
Limite settimanale per l’accreditamento dei contributi (501,89 x 40%) |
200,76 |
Limite annuale per l’accredito (200,76 x 52) |
10.440,00 |
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
Presidente di Hdemia delle Professioni