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Le News Tamburelli-Quintavalle

Invio Prospetto disabili 2016

Nessuna proroga per l’invio del prospetto disabili relativo all’anno 2016.

Scade infatti oggi il termine per inviare esclusivamente in telematica il prospetto per il collocamento obbligatorio e che coinvolge le aziende con organico di almeno 15 dipendenti.

L’invio si rende obbligatorio solo ed esclusivamente se, rispetto al precedente inviato per il 2015, la situazione occupazionale ha subito variazioni tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Sono esclusi dall’obbligo di assunzione dal collocamento disabili i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (cfr.    art. 1, comma 53, L. 247/2007; nota M.L. n. 13/III/002256 del 29/01/2008);

- gli impianti a fune per il personale adibito alle aree operative del trasporto;

- il personale viaggiante del settore autotrasporto;

- il trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale addetto a tali servizi.

 

E’ importante ricordare la novità 2017 in tema di collocamento obbligatorio:

con la modifica dell’articolo 3 della legge 68/99 attraverso la soppressione del comma 2,  a decorrere  dal 1/1/2017 è stata modificata la soglia oltre la quale vige l’obbligo di assunzione di persona disabile anche per partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, per i datori  di  lavoro  privati  che  occupano  da  15 a 35 dipendenti  l’obbligo di assunzione di personale disabile non è più legata  ad una “nuova assunzione” ma in presenza di una forza lavoro di 15 dipendenti,  scatta l’obbligo per l’assunzione di  un lavoratore disabile. Nuovi limiti dimensionali e le relative coperture nella seguente modalità:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se il numero dei lavoratori occupati è ricompreso tra 36 e 50 dipendenti;

c) un lavoratore se il personale occupato è ricompreso tra 15 e 35 dipendenti.

Solamente fino al 31/12/2016, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti il rispetto di tale soglia si applica solo in caso di nuove assunzioni .

Si ricorda che nella forza lavoro non sonocomputabili:

a) i lavoratori occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio;

b) i soci di cooperative di produzione e lavoro;

c) i dirigenti;

d) i lavoratori occupati con contratto di  somministrazione presso l’utilizzatore (esclusione ribadita  dall’articolo 34 comma 3 del D.l.gs. n. 81/2015);

e) i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero per la durata di tale attività;

f) i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2, quali orfani, vedove, profughi;

g) i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;

h) i lavoratori a domicilio;

i) i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis legge n. 383/2001;

j) i lavoratori con contratto a termine non superiore a sei mesi;

k) i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

l) lavoratori ammessi al telelavoro per l’intera durata dell’orario di lavoro (confermato dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015);

m) il personale apprendista (come ribadito all’art. 47, comma 3 del D.lgs. n. 81/2015) e  i lavoratori impiegati con contratto di reinserimento in quanto soggetti esplicitamente esclusi dalle discipline di settore.

I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Nel caso di datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, i lavoratori disabili con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246, assunti con contratto a tempo parziale, a prescindere dall'orario di lavoro svolto (articolo 3, comma 5, del DPR 10 ottobre 2000, n.333), possono essere considerati a tempo pieno e conteggiati come una unità intera.

 

Come si evince dalla nota direttoriale del ML del 23/1/2017, ne consegue che i suddetti

datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), secondo le modalità indicate dall’articolo 7 della legge 68 del 1999 e nella nota ministeriale n. 970 del 17 febbraio 2016. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, e rispetto ai quali non trovava applicazione l’abrogato comma 2 dell’articolo 2 del menzionato d.P.R. 333 del 2000, continua ad applicarsi la regola generale della richiesta di avviamento entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

www.hdemiadelleprofessioni.it
 
 
 
 
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