Le News Tamburelli-Quintavalle

Oggi ultimo pagamento per i titolari di partita IVA

  • Stampa

Per la serie tasse e imposte non finiscono mai, anche il 2016 si chiude con il consueto versamento dovuto in acconto IVA 2016 in scadenza oggi.

 Scade dunque oggi, come ogni anno oramai dal lontano 1991 per effetto dell’articolo 6 della Legge 405/1990, l’ultimo versamento dell’anno dovuto dai contribuenti con partita IVA.

E’ in pagamento l’acconto dell’IVA 2016 che sottostà ad una precisa disciplina e che non reca neppure quest’anno differenze sostanziali rispetto agli scorsi anni.
 
E’ dovuto da tutti i contribuenti che hanno un’attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto e per i quali, nel IV trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali o nel mese di dicembre 2015 per quelli mensili, è scaturito un debito IVA.
 
L’importo dovuto e’ ancora pari
all’88% del debito dell’anno precedente senza tenere conto dell’IVA pagata per adeguamento ai parametri o agli studi di settore.
 
Non va effettuato alcun pagamento se dal calcolo scaturisce un importo inferiore a
103,29 euro.
 
Il calcolo può essere effettuato con tre metodi diversi scegliendo quello più favorevole:
 
CALCOLO STORICO: si prende a base la liquidazione del IV trimestre 2015 o la liquidazione del mese di dicembre 2015 e si calcola l’ 88% del debito totale indicato al rigo VH12 della dichiarazione annuale IVA 2016.
CALCOLO PREVISIONALE: ci si limita a pagare l’ 88% dell’IVA che si prevede sia il debito del IV trimestre 2016 o del mese di dicembre 2016.
CALCOLO ANALITICO: si versa direttamente il debito al 100% dell’imposta risultante dalle registrazioni effettuate al 20/12/2016.

 

Il contribuente potrà pagare l’importo più conveniente risultante dai tre metodi.
Sono esentati dal pagamento coloro che hanno iniziato l’attività nel 2016 o chiuso la partita IVA entro novembre 2016 se mensili, o settembre 2016 se trimestrali, e ancora, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti soggetti:

 

Il codice tributo da inserire nel modello F24 è 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali, l’anno di riferimento è il 2016.
 
Il versamento non può essere rateizzato ma può essere compensato con altri crediti di tributi o contributi.
 Si potrà recuperare l’acconto in sede di calcolo
  di liquidazione relativa: