Con l’abrogazione, a decorrere da Gennaio 2017, dell’Istituto della mobilità viene meno anche la possibilità di fruire delle agevolazioni ammesse fino al 31/12/2016 per le assunzioni o trasformazione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità.
La contribuzione dovuta è del 10% al pari di quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi se l’assunzione è effettuata a tempo indeterminato, e di 12 mesi se trattasi di contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione è prolungata fino ad un massimo di 24 mesi. In caso di assunzione a tempo pieno, spetta al datore di lavoro, per 12 mesi, una somma mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore; tale somma spetta per 24 mesi se il lavoratore ha un’età superiore a 50 anni e per 36 mesi se quest’ultimo appartiene all’area del Mezzogiorno.
Tutto ciò è possibile solamente per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31/12/2016 e, qualora assunti o trasformati, l’agevolazione continuerà ad essere fruita fino alla sua scadenza naturale.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma