Con la modifica dell’articolo 3 della legge 68/99 attraverso la soppressione del comma 2, a decorrere dal 1/1/2017 è stata modificata la soglia oltre la quale vige l’obbligo di assunzione di persona disabile anche per partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.
A decorrere dal 1 gennaio 2017, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione di personale disabile non è più legata ad una “nuova assunzione” ma in presenza di una forza lavoro di 15 dipendenti, scatta l’obbligo per l’assunzione di un lavoratore disabile. Nuovi limiti dimensionali e le relative coperture nella seguente modalità:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se il numero dei lavoratori occupati è ricompreso tra 36 e 50 dipendenti;
c) un lavoratore se il personale occupato è ricompreso tra 15 e 35 dipendenti.
Solamente fino al 31/12/2016, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti il rispetto di tale soglia si applica solo in caso di nuove assunzioni .
Si ricorda che nella forza lavoro non sono computabili:
a) i lavoratori occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio;
b) i soci di cooperative di produzione e lavoro;
c) i dirigenti;
d) i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (esclusione ribadita dall’articolo 34 comma 3 del D.l.gs. n. 81/2015);
e) i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero per la durata di tale attività;
f) i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2, quali orfani, vedove, profughi;
g) i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
h) i lavoratori a domicilio;
i) i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis legge n. 383/2001;
j) i lavoratori con contratto a termine non superiore a sei mesi;
k) i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
l) lavoratori ammessi al telelavoro per l’intera durata dell’orario di lavoro (confermato dall’art. 23 del D.lgs. n. 80/2015);
m) il personale apprendista (come ribadito all’art. 47, comma 3 del D.lgs. n. 81/2015) e i lavoratori impiegati con contratto di reinserimento in quanto soggetti esplicitamente esclusi dalle discipline di settore.
I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Nel caso di datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, i lavoratori disabili con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246, assunti con contratto a tempo parziale, a prescindere dall'orario di lavoro svolto (articolo 3, comma 5, del DPR 10 ottobre 2000, n.333), possono essere considerati a tempo pieno e conteggiati come una unità intera.
Anche di questo si parlerà al Convegno di Hdemia delle Professioni il 19/12/2016
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma