E’ pronta la legge di conversione del decreto 193/2016.
Entro il 31/3/2017 si potrà presentare domanda per richiedere la sanatoria Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Il modello è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si potrà estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive come indicato nel decreto legge 193/2016 del quale si è in attesa della pubblicazione della legge di conversione.
Il debito si potrà saldare in unica soluzione o dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.
Entro il 31/5/2017 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di domanda.
La domanda di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche con rateazione, le somme dovute nel rispetto dei piani rateali con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Come si evince dal decreto legge, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) soppresso.
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sul sito di Equitalia tutte le info ed il modello
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/news/Faq-Definizione-Agevolata-DL-n.-193-2016/
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma