Entro il 23/1/2017 si potrà presentare domanda per richiedere la sanatoria Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Il modello è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si potrà estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive come indicato nel decreto legge 193/2016.
Il debito si potrà saldare in unica soluzione o al massimo in 4 rate (in sede di conversione si discute su otto rate).Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2016) l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse e le diverse modalità di pagamento.
Le prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari ad un 1/6 delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di domanda.
La domanda di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche con rateazione, le somme dovute nel rispetto dei piani rateali con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Come si evince dal decreto legge, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
Per le sanzioni di cui alla lettera e)le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sul sito di Equitalia tutte le info ed il modello
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/news/Faq-Definizione-Agevolata-DL-n.-193-2016/
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma