Con la circolare n. 176 del 9/9/2016 di ben 25 pagine, l’Inps detta le istruzioni per il versamento, dovuto con decorrenza gennaio 2016, al Fondo di integrazione salariale istituito con D.M. n. 79141 del 7/2/2014, anche per le aziende (imprese e non) appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti appartenenti a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale anche alternativo (art. 2, c. 1, D.I. n. 94343/2016). La soglia dimensionale deve essere verificata con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
Con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 148/2015, l'istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterale, a decorrere dal 2016, è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti ricomprendendo nel computo della soglia dimensionale i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti, con
esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.
Contribuzione dovuta a decorrere dal 1/1/2016
a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, è dovuto un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
Qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4 per cento della retribuzione persa.
Attribuzione codice autorizzazione
L’Inps procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0J” (zero J) ai datori di lavoro potenzialmente interessati, a prescindere dal requisito dimensionale, tra quelli inseriti nella tabella allegata alla circolare in esame, anche a quelli precedentemente esclusi in quanto datori di lavoro non imprese. I datori di lavoro potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “0J” sul Cassetto previdenziale Aziende.
L’Istituto detta specifiche istruzioni per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive (p. 7.1 della circolare) e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Regolarizzazione pregresso
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il 16/12/2016. Dal mese di ottobre la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.
Prestazioni
Queste le controprestazioni al versamento aggiuntivo:
a) assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo D.lgs (disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016);
b) assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016).
Tuttavia, specifica l’INPS, non possono essere erogate prestazioni in carenza di disponibilità e per questo motivo le prestazioni da questo garantite, sono determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. L’importo dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario sono calcolati in misura
pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotto dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, ad
oggi pari al 5,84 per cento, e non può superare gli importi previsti per i trattamenti di integrazione salariale (circ. 48/2016).
Sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:
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36 mesi di assegno di solidarietà;
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24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
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24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.
Settori NON rientranti nel campo di applicazione
L’Istituto precisa che nonrientrano, ad oggi, nel campo di applicazione del Fondo:
a) i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il
perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015. Nello specifico:
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settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di
assistenza;
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settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
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settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
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settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
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settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;
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settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
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settore marittimo – SOLIMARE;
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settore trasporto pubblico;
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settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani
b) i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. citato:
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settore dell’artigianato;
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settore della somministrazione di lavoro;
c) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, come individuate nella circ. n. 197/2015 e nelle circ. n. 24/2015 en. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allegata alla circolare una tabella con i codici Ateco2007.
Link alla circolare 176/2016
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma