Se anche non si è in possesso di una bolletta della luce, non ci si può ritenere esonerati dal pagamento del Canone RAI
L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 53/E del 7/7/2016 ha comunicato i codici tributo, operativi a decorrere dal 1° settembre 2016, per effettuare il pagamento entro il 31/10/2016:
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“TVRI” denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”;
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“TVNA” denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94”
Questa modalità di pagamento sarà utile per coloro che, magari in affitto, non hanno intestata la bolletta a loro nome, o ancora il portiere che utilizza l’appartamento condominiale, oltre agli abitanti delle isole servite da servizi elettirici diversi dal servizio nazionale. Sarà la stessa Agenzia delle Entrate che effettuerà i rimborsi in caso di pagamento richiesto e non dovuto.
Oramai sappiamo che il pagamento del canone RAI è stato inserito dentro la bolletta della luce provocando non poche complicazioni per chi, in effetti, non lo deve pagare. La norma, commi 152 e seguenti dell’unico articolo del patto di stabilità per il 2016, la legge 208/2015, così stabilisce:
Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100 (dai 113,50 del 2015).
La detenzione di un apparecchio si presume effettiva nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.
E’ ammessa esclusivamente una autocertificazione per dichiarare di NON possedere un apparecchio, che, qualora sia falsa, comporterà effetti finanche penali. Nell’autocertificazione il cittadino può dichiarare:
LA NON DETENZIONE
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che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni ) da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (dove per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).
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che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.
PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L’ADDEBITO
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che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale si fornisce il codice fiscale (…..).
Viene però assicurato dal legislatore che il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Quindi: una prima casa con TV, e tutta la famiglia è salva con il pagamento di quell’unico abbonamento in bolletta. Nessun canone per la seconda casa o se si possiedono più apparecchi TV. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate, con voce separata,sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Per effettuare tutto ciò sarà utilizzato uno scambio dati tra i vari enti interessati al prelievo, anche per conoscere la composizione dell’ambito familiare, oltre alla tipologia di utenti con diritto ad agevolazioni o esenzioni dal pagamento.
Non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo. Per quanto stabilito, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate le sei rate già scadute. E’ importante ricordarsi di comunicare eventuali cambi di residenza onde evitare confusioni o doppi addebiti.
Tra le Faq sul sito della Rai viene assicurato che le modalità di riscossione "mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano quindi esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati".
Per scaricare la risoluzione clicca qui
ESONERO CANONE RAI - PENSIONATI
Ai sensi dell’art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n. 244,i cittadini con almeno 75 anni di età, in possesso di determinati requisiti possono accedere all’esonero totale dal pagamento del canone di abbonamento televisivo. Aumentato il livello di reddito per essere considerati esonerati. Per ottenere l’esenzione totale dal pagamento del canone occorre possedere i seguenti requisiti:
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aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI; b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 8.000,00 (fino allo scorso anno il limite era pari a euro 6.713,98 annue, importo invariato dal 2008).
Il reddito da prendere in considerazione è quello dato dalla somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente o il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
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