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La quattordicesima 2016 pensionati

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Con messaggio 2831 del 26/6/2016  l’Inps ha annunciato l’arrivo della somma aggiuntiva per i pensionati più indigenti  c.d. “quattordicesima mensilità” .

L’articolo 5 comma 1 della legge tre agosto 2007 n. 127,  ha previsto l’erogazione  di una “quattordicesima”  anche ai pensionati che compiono sessanta quattro anni nell’anno di erogazione, destinatari di redditi notevolmente bassi, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative  della stessa, erogate da enti pubblici di previdenza obbligatori.

Tale  mensilità aggiuntiva prevista in aggiunta alla tredicesima mensilità,spetta solamente a quei pensionati ultrasessantaquattrenni che possiedono un reddito da pensione derivante da versamenti contributivi, non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo INPS (anche per il 2016 pari a euro 9.786,86). Rientrano nel trattamento aggiuntivo anche i pensionati ex Inpdap, ed ex Enpals, confluiti nell’Inps.
Nel calcolo dei redditi da considerare per la verifica del  diritto,  rientrano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o  ad imposta sostitutiva, con esclusione dei redditi derivanti dalla percezione dell’assegno familiare, del reddito della casa di abitazione, dell’assegno di accompagnamento, delle pensioni di guerra, dei trattamenti di fine rapporto  e della competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

L’importo viene erogato in proporzione all’anzianità contributiva maturata dal pensionato e per il  2016 è sempre lo stesso già stabilito per gli anni precedenti.

Pensioni da lavoro dipendente:

Pensioni degli autonomi:

TABELLA INPS

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore ai limiti sotto riportati

Anni di contribuzione

Anno 2016

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

TM mensile

TM annuo

TM annuo x 1,5

Somma aggiuntiva

Limite massimo

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni
(< 936 ctr.)

€ 501,89

€ 6.524,57

€ 9.786,86

€ 336,00

€ 10.122,86

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

€ 420,00

€ 10.206,86

> 25 anni 
(> 1.301 ctr.)

> 28 anni 

(>  1.457 ctr.)

€ 504,00

€ 10.290,86

 

Per coloro che superano il tetto di euro 9.786,86, la somma aggiuntiva è  comunque erogata fino a concorrenza del nuovo limite. Non sono interessati da questa nuova norma i pensionati sociali o i titolari di qualsiasi altra forma assistenziale.
Nessun adempimento è richiesto al pensionato al fine di ottenere la “quattordicesima” se rientrante nei requisiti necessari o se è stato percettore del trattamento l’anno precedente, in quanto l’importo aggiuntivo viene erogato automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali (modelli RED) già richiesti.

La somma concessa, comunque, previa verifica successiva, potrebbe essere rivista ed eventualmente richiesta quando non spettante.

Tale somma aggiuntiva non costituisce per i pensionati reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali.

 

Link al messaggio

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202831%20del%2027-06-2016.htm

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it