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Quadro AC Amministratore di condominio

L’amministratore di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, deve comunicare all’Anagrafe tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e i dati identificativi dei relativi fornitori per servizi pagati per un importo superiore a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo attraverso la  “Comunicazione dell’amministratore di condominio”.

Le fatture per le quali è stata versata la ritenuta del 4%  non devono essere indicate sul “QuadroAC” da allegare alla dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio  in quanto già indicate nel modello dei sostituti d’imposta 770 come disciplinato dalla norma istitutiva dello stesso quadro (articolo 7 DPR 29 settembre 1973, n. 605, disciplinato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998) il quale stabilisce che vanno indicati l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal Condominio con esclusione “....dei dai relativi alle forniture e servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte”. 

Nel “Quadro AC” compilato per ogni condominio amministrato, deve essere indicato il codice fiscale (o la partita Iva), la ragione o denominazione sociale, l'indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica e per ogni fornitore ovvero il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare di riferimento.

Nello stesso quadro devono inoltre  indicati i dati degli interventi  di recupero edilizio del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14/5/2011 per i quali siano ancora in corso  spese che danno diritto alla detrazione, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile.

Nel quadro AC non devono essere comunicati:

  • gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

  • gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore e neppure sono da indicare i dati identificativi del relativo fornitore;

  • gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte (come ad esempio la ritenuta del 4% da applicare a prestazioni su contratti di appalto di opere e servizi, o la ritenuta del 20% cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale). I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare.

    Nel caso l’amministratore di condominio dichiari i propri redditi compilando il modello semplificato 730, non dovrà più presentare il frontespizio del modello UNICO per allegare il “Quadro AC” , ma allegare al modello semplificato il nuovo modello “K”  di cui alle istruzioni del 730/2016.

     

    L’omessa presentazione di tale quadro comporta in capo all’amministratore  una sanzione che va dai 258,00 euro ai 2.065,00 euro.

     
    Rossella Quintavalle

    Consulente del Lavoro di Roma

 
 
 
 
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