Con la circolare 99 del 13/6/2016 l’INPS detta le istruzioni utili, di seguito sinteticamente riportate, per accedere alle agevolazioni previste in caso di assunzione di personale disabile secondo quanto disposto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 che dispone che ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, nel rispetto, da parte del datore di lavoro, delle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi oltre alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione.
Ai fini dell’ammissione all’incentivo, si illustra di seguito il relativo procedimento.
Il datore di lavoro deve inoltrare a questo Istituto una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
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i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
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la tipologia di disabilità;
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la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
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l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità;
La domanda può essere effettuata sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dall’1 gennaio 2016 - che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.
La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2Y”, che, a decorrere dal 01.01.2016, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 13, della legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. 151/2015”.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
