Con circolare n. 95 del 7/6/2016, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 5 del D.L. 463/1983 ad opera dell’articolo 25 del D.lgs. 151/2015, l’INPS ha fornito le indicazioni relative alle tipologie di malattie che esentano i lavoratori del settore privato dalla reperibilità a visita medica, Restano esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, legge 335/95.
Il 22/1/2016 è entrato in vigore il decreto interministeriale che ha stabilito le circostanze in cui il lavoratore è esentato dal rispetto delle fasce di reperibilità:
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patologie gravi che richiedono terapie salvavita risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
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stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
I lavoratori affetti da tali stati patologici non dovranno sottostare alle sottostanti fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare stabilite per la generalità dei lavoratoti del settore privato (tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia, inclusi i giorni festivi):
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Attraverso specifiche linee guida allegate alla circolare, l’INPS fornisce indicazioni più specifiche e istruisce il personale medico sulla redazione dei certificati affinchè i datori di lavoro possano individuare se sia possibile o meno richiedere una visita di controllo verificando la presenza della valorizzazione dei campi “terapie salvavita” e “invalidità”.
Nei casi indicati ai fini dell’esonero alla reperibilità i medici di conseguenza dovranno, in caso di invio del certificato nella modalità telematica, apporre la valorizzazione dei campi del certificato riferiti a terapie salvavita ovvero invalidità; in caso di redazione di un certificato cartaceo, attestare in modo esplicito l’eventuale sussistenza della patologia che dà diritto alla esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.
L’Istituto si riserva comunque di effettuare eventuali verifiche sulla corretta esenzione dalla reperibilità.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




