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Denuncia dei redditi: gli esonerati

Può evitare la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) il contribuente dipendente, collaboratore o pensionato che ha percepito solo redditi dichiarati nella Certificazione Unica, anche se da più datori di lavoro, se ha richiesto all’ultimo datore di lavoro il conguaglio dei redditi certificati da altri sostituti, nel caso possieda una prima casa, o una seconda non locata in una località diversa da dove è situata la prima casa di abitazione per la quale ha già pagato l’IMU, o se ha ricevuto più di una Certificazione Unica da vari enti pensionistici già regolarmente tassate in base al casellario pensionistico. Esentati i soggetti che percepiscono redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi su BOT o su altri titoli del debito pubblico) o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (interessi sui c/c bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili).

Non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione, inoltre, per limite di reddito, in presenza delle seguenti condizioni:

1) terreni e/o fabbricati, compresa abitazione principale, per i quali non è dovuta l’IMU, con rendita uguale o inferiore a 500 euro;

2) lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito di importo uguale o inferiore a 8.000 euro*, per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni;

3) pensione più altre tipologie di reddito di importo  uguale o inferiore a 7.500 euro*, per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni;

4) pensione più altre tipologie di reddito di importo  uguale o inferiore a 7.750 euro*, per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, per contribuente di età pari o superiore a 75 anni;

5) pensione più abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU, più terreni di importo uguale o inferiore a 7.500 euro (pensione) e a 185,92 euro (terreni), per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni;

6) assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito di importo uguale o inferiore a 7.500 euro* (è escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli);

7) Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro di importo uguale o inferiore a 4.800 euro;

8) compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche di importo uguale o inferiore a 28.158,28 euro.

 9) chi possiede solo redditi esenti quali, a titolo esemplicativo ma non esaustivo: pensioni, assegni,  indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; pensioni sociali; pensioni di guerra; sussidi a favore degli hanseniani; rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche;  pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio); alcune borse di studio; voucher o buoni lavoro (comma 3 articolo 72 del decreto legislativo 276/2003).

*il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Sono comunque considerati esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a euro 10,33

…segue

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
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