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Istruzioni INPS su DIS-COLL 2016

 

Con circolare n. 74 del 5/5/2016 l’INPS ha dettato le istruzioni per la percezione dell’indennità di disoccupazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.

Per aver diritto alla’indennità il percettore deve risultare disoccupato e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva. Deve inoltre far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 alla data di cessazione avvenuta involontariamente nel 2016.

 

Quanto si percepisce?

La misura della prestazione, erogata per un periodo massimo di sei mesi, è pari:

- al 75% del reddito medio mensile, nell'ipotesi in cui detto reddito sia inferiore, per l'anno 2016, all'importo di 1.195 euro;

- al 75% di  1.195 euro, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, qualora il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo. L’importo dell'indennità non può superare la misura massima mensile di 1.300 euro.  A partire dal quarto mese di fruizione l'indennità si riduce di un importo pari al 3%.

La domanda

la domanda deve essere presentata in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.  La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Contemporaneo svolgimento di altra attività

L'importo dell'indennità si riduce:

  • nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione ( euro 4.800 per lavoro autonomo e euro 8.000 per lavoro parasubordinato)
  • nei casi di svolgimento di attività di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3.000 euro per anno civile.

In entrambi i suddetti casi, l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività – autonoma o occasionale di tipo accessorio - ed il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.
Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all'INPS il reddito che prevede di trarre dalle predette attività entro 30 giorni dall'avvio dell'attività stessa o, se preesistenti, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL.

LINK alla circolare

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2005-05-2016.htm

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
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