L'INPS, con circolare n. 49 del 16 marzo 2016, ha comunicato il tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Interessi di differimento
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Interessi di dilazione per le rateazioni concesse dal 16/03/2016, sarà calcolato al tasso dell’6%.
Sanzioni civili
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In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi la sanzione civile è pari al TUR (0,0%), maggiorato di cinque punti e mezzo e quindi il tasso è del 5.50% annuo.
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In caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
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Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti e quindi pari al 5.5%; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. (articolo 116 comma 10 legge 388/2000)
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma




