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Le nuove dimissioni - il video e le faq

Dopo la circolare n. 12 del 4/3/2016 il Ministero del lavoro ha pubblicato in data 10 marzo 2016 due video tutorial, uno per il dimissionario e uno per il soggetto abilitato,   al seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=Q5GfFwUbmgg

 

Affinché da sabato 12 marzo siano valide, le dimissioni devono essere rassegnate solo in modalità telematica e per farlo autonomamente il dimissionario deve essere in possesso del PIN dispositivo INPS e deve registrarsi sul portale d www.cliclavoro.gov.it

Se  non ha tutto questo, dovrà rivolgersi (pagando?) a un soggetto abilitato alla trasmissione  quali patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni.

Le nuove regole non sono applicabili:

  1. al lavoro domestico;

  2.  alle dimissioni/risoluzioni intervenute nelle sedi protette (sede sindacale, DTl o commissione di certificazione);

  3. Durane il periodo di prova;

  4.  alle dimissioni/risoluzioni delle lavoratrici madri già obbligate alla convalida in base all’articolo 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001 relativamente al quale è variata la modulistica;

  5. Rapporto di lavoro marittimo.

Una volta effettuata la comunicazione da parte del lavoratore, il sistema invierà in automatico il modulo compilato e validato temporalmente all’indirizzo mail o Pec del datore di lavoro, nonché alla Direzione territoriale del lavoro. Solo dopo la recezione di tale modello il datore di lavoro può considerare valide le dimissioni ed effettuare entro 5 giorni la comunicazione al centro per l’impiego. Ricordiamo che il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modello di dimissioni ha facoltà di revocare le proprie dimissioni con le stesse modalità.

Un’ennesima ASSURDA complicazione e perdita di tempo per tutti.

Eventuali quesiti potranno essere inviati a : dimissioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Gli interrogativi sono tanti e già sono state pubblicate le seguenti queste FAQ, che però non sono sufficienti a togliere ogni dubbio:

1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.

7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale - attraverso un soggetto abilitato?
No.

12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.

14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.

15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
Il consulente del lavoro in qualità di singolo non rientra tra i soggetti abilitati. 

Mio articolo di approfondimento sul numero 12 del 18/6/2016 di Guida al Lavoro – Sole 24 ore

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it  www.tamburelliquintavalle.it  www.hdemiadelleprofessioni.it

 

 
 
 
 
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