In considerazione delle modifiche si informa che i servizi informatici saranno disponibili
a partire dal 15 aprile 2016 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016.
Al fine di adeguare i sistemi informatici alle novità introdotte dai decreti del Jobs Act, il prospetto informativo disabili previsto dall’articolo 9, comma 6 della Legge 12 marzo 1999, n.68 il cui invio è annualmente previsto per il 31 gennaio, è stato prorogato ancora una volta e questa volta al 15/5/2016. La Direzione Generale per i sistemi informativi, con la nota del 17 febbraio 2016 prot.n. 33/970, ha comunicato la nuova scadenza e diffuso le novità apportate.
Ricordiamo che negli articoli da 1 a 11 del decreto legislativo n. 151/2015 recante disposizioni di semplificazione, sono contenute le novità a modifica di alcuni degli adempimenti cui devono rapportarsi i datori di lavoro in relazione al numero dei lavoratori occupati.
Tra le prime novità, la modifica all’articolo 1 della legge n. 68/99 attraverso la quale avviene l’inclusione, tra i soggetti iscrivibili nelle liste speciali, dei lavoratori che percepiscono l’assegno di invalidità per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità fisica o mentale ai quali automaticamente è estesa la tutela senza necessità di nuova verifica delle condizioni sanitarie.
A decorrere dal 1/1/2017, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione di personale disabile non è correlata ad una “nuova assunzione” con la conseguenza che il datore di lavoro che ha una forza lavoro di tale entità dovrà avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile.
Sostituito il comma 1 dell’articolo 7 e le assunzioni possono avvenire con richiesta nominativa o mediante la stipula delle convenzioni previste all’articolo 11, con possibilità di far precedere l’assunzione da una richiesta di preselezione da effettuarsi dalla lista degli iscritti sulla base delle qualifiche disponibili. E’ inoltre stabilito che, in mancanza di assunzione da parte del datore di lavoro entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l’obbligo, saranno gli uffici del collocamento mirato a proporre il lavoratore da assumere secondo l’ordine in graduatoria e la qualifica richiesta.
Riscritta la norma della procedura di esonero relativamente ai lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, i quali sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, con le modalità che saranno comunicate tramite decreto interministeriale.
I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ovvero con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento certificata dalle autorità competenti.
Modificato inoltre il sistema degli incentivi e, a decorrere dal 1/1/2016, cambiano anche le procedure per le relative richieste.
http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Nota_direttoriale_17_febbraio_2016_prot.n.33_970.pdf
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




