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Voucher e NASpI- Limiti

Dopo il riordino della disciplina del lavoro accessorio, l’Inps con circolare n. 149 del 12/8/2015 aveva dettato istruzioni in merito, anche in riferimento all’innalzamento del limite massimo del compenso per il prestatore da 5000 a 7000 euro (annualmente rivalutabili).



Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superioria 7.000 euronel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti delsingolo committente imprenditore o professionista, e pari a 2.020 euro. Viene resa inoltre strutturale la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo € 4000) di compenso per anno civile.

Nella precedente circolare n. 142, l’Istituto aveva affrontato la questione degli Effetti del lavoro accessorio sull’indennità NASpI, affermando che per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. In tale evenienza il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività. Con messaggio n. 494 del 4/2/2016, a fronte di numerosi dubbi in merito l’Inps torna sull’argomento e, in riferimento alla comunicazione da effettuare all’Istituto, chiarisce che nel caso  di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività. La comunicazione andrà fatta, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

Link al messaggio 494/2016

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20494%20del%2004-02-2016.htm

Rossella Quintavalle - Consulente del Lavoro in Roma

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