I nuovi valori per la Gestione Separata 2016
Con la circolare n. 13 del 29/1/2016, l’Inps ha diffuso le nuove aliquote e i nuovi minimali e massimali validi per il 2016 ai fini della contribuzione dei soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26 legge n. 335/95.
Sono soggetti alla contribuzione presso la Gestione Separata anche i soggetti percettori di redditi derivanti dal contratto d'opera di tipo occasionale regolato dall’articolo 2222 e ss. del codice civile che a decorrere dal 2004, sono assoggettati a contributi solo per la parte che supera i 5.000,00 euro, complessivamente considerati anche con più committenti.
Minimali e Massimali
I versamenti dovuti sui compensi 2016 dei collaboratori percepiti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, sono determinati su un limite massimo pari a euro 100.324,00 e un limite minimale pari a euro 15.548,00, senza il raggiungimento del quale non si può contare su un intero anno di accredito contributivo ma, eventualmente, su una contrazione dei mesi accreditati in proporzione a quanto versato.
Pertanto:
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gli iscritti alla gestione separata con aliquota del 24% potranno contare su un intero anno di accredito contributivo solo dopo aver versato euro 3.731,52;
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i soggetti privi di altra copertura previdenziale con aliquota del 31,72% potranno contare su un intero anno di accredito contributivo solo dopo aver versato euro 4.931,83 (di cui 4.819,88 ai fini pensionistici);
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i soggetti privi di altra copertura previdenziale con aliquota del 27,72% potranno contare su un intero anno di accredito contributivo solo dopo aver versato euro 4.309,91 (di cui 4.197,96 ai fini pensionistici);
Di seguito una tabella di comparazione 2015/2016 delle tre diverse aliquote dovute alla Gestione Separata.
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Lavoratori autonomi iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica |
2015 27% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. La percentuale è interamente a carico del professionista salva la facoltà di rivalsa del 4% |
2016 27% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. La percentuale è interamente a carico del professionista salva la facoltà di rivalsa del 4% |
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Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica (co.co.co., lavoro occasionale e venditori porta a porta oltre i 5.000 euro) |
30% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. 20,48% c/committente 10,24% c/percipiente |
31% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero. 21.15 c/committente 10.57 c/percipiente |
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Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati |
23,5% 15,67% c/committente 7,83% c/ percipiente |
24% 16 c/committente 8 c/percipiente |
Nuovo Tipo Rapporto UniEmens committenti
Essendo stato abrogata la tipologia di “contratto a progetto” dal D.lgs. n. 81/2015, si è reso necessario individuare, a decorrere da luglio 2015, un nuovo codice “Tipo Rapporto” da indicare nel flusso UniEmens avente le seguenti caratteristiche:
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Tipo Rapporto: 18
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Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative – D.lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)”
Link alla circolare 13/2016
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




