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Due giorni obbligatori al padre

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L’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, al fine di sostenere la condivisione di alcuni dei compiti che gravano sulla famiglia e in un’ottica proiettata verso la promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti e della cura dei figli all’interno della coppia, aveva già introdotto in via sperimentale per il triennio 2013/2015, la possibilità per il padre lavoratore del settore privato, di astenersi dal lavoro per tre giorni di congedo di maternità di cui uno obbligatorio e due facoltativi. La misura sperimentale è prorogata, ai sensi del comma 205 della ll’articolo 1 della legge n. 208/2015,  a tutto il 2016 e ampliata. Ora dunque al padre spettano:

 

dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale; tale permesso può essere fruito anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre dopo il parto;

quinto mese dalla nascita del figlio, dall’effettivo ingresso in famiglia del minore in caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. Il periodo di “5 mesi” indicato dalla norma, termina al compimento del quinto mese di vita del bambino senza alcuno slittamento temporale anche se trattasi

di parto prematuro.

 

 

Comma 205 art. 1 legge 208/2015

 

205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

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