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Assunzioni: nuovo Esonero 2016

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Il comma 178 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 n. 208, ripropone, in una forma quasi identica, quanto legiferato un anno fa con il comma 118 dell’articolo 1 legge n. 190/2015. In modalità notevolmente ridotta, i datori di lavoro potranno contare sul nuovo esonero biennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall’anno 2016.

 

Quello che possiamo considerare un gran bel benefico di durata triennale dello scorso anno, riduce il suo campo di azione da trentasei a ventiquattro mesi e, cosa ancor più penalizzante sarà pari al  40% dei contributi dovuti fino ad un massimo fruibile di euro 3250 contro gli 8.060 del 2015.

Ricordiamo che tra i requisiti essenziali al fine della fruizione dello sgravio, deve sussistere l’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e l’assenza di occupazione a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge (ott.-dic. 2015) presso il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società  controllate o a questi collegate ai sensi dell’articolo 2359 cc., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.

Convenienze tra le varie tipologie di contratto da utilizzare dunque  tutte da valutare dal 2016.

Tanto per capire quanto la norma sia stata scritta a specchio rispetto allo scorso anno, riproponiamo il nuovo articolo 178 dove in grassetto sottolineato trovano posto le parole modificate e tra parentesi quelle sostituite.

Comma 178 Legge 208/15

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 (1° gennaio 2015) con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016 (31 dicembre 2015), e'

riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro (trentasei) mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi (dei complessivi) contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi

e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 (8.060) euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni

di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta

con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato usufruito in relazione a

precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al  presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle  aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero

di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza  di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori  di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per  interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in  essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la

data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di  lavoro attivati (di contratti incentivati)ai sensi del presente comma e delle conseguenti  minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e  delle finanze.

Importante anche il comma 181 che riguarda i cambi di appalto:

181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorche' in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.hdemiadelleprofessioni.it