L’articolo 1, comma 128, della legge di stabilità per il 2014 n. 147/2014, ha previsto che con decreto interministeriale, a decorrere dal 2014, sia attuata una riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali da definire sulla base dell’andamento infortunistico aziendale. Tale riduzione viene operata nell’attesa di un più complesso riordino delle tariffe dei premi da operarsi distintamente per ogni singola gestione.
Il 9/ 12/2015 è stato pubblicato in G.U. il decreto Ministero Lavoro del 30/9/2015 che fissa la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.
Per l’anno 2016 la misura è fissata al 16,61% . L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse.
La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi ad eccezione di:
-
i premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
-
i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio;
-
i contributi per l’assicurazione degli apprendisti, riscossi dall’Inps in forma unificata;
-
i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’Inps.
I destinatari della riduzione sono classificati a seconda dei seguenti parametri:
a) inizio delle lavorazioni di cui all’articolo 4 del D.M. del 12/12/2000:
1) Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
2) Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
b) gestione e tipologia di premio/contributo.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
