Le News Tamburelli-Quintavalle

Tredicesima pensionati incapienti

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La legge Finanziaria per il 2001 (art. 70, comma 7, Legge n. 388/2000) ha previsto, a decorrere dal  2001, il pagamento di un importo aggiuntivo pari a Euro 154,94 ai titolari di una o più pensione il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso; tale somma negli anni è rimasta immutata.

  Si tratta dei cittadini c.d.  “incapienti”  in quanto la loro rendita pensionistica annua è inferiore o pari al trattamento minimo dell’Inps e, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono goderne in quanto il loro importo è superiore alle imposte che dovrebbero pagare. Una sorta dunque di rimborso fiscale a favore di coloro che non possono godere di tutte le detrazioni perché titolari di una pensione di importo minimo.

Tale somma aggiuntiva è corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità, ma solo in presenza di particolari condizioni pensionistiche e reddituali.

Ogni anno tale somma viene indicata in misura provvisoria ad inizio anno sul certificato di pensione, modello ObisM, e non costituendo reddito, non viene certificata nell'imponibile fiscale della pensione e non deve neppure essere dichiarata per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Non occorre presentare alcuna domanda per ottenere l’importo aggiuntivo in quanto l’Inps, attraverso le informazioni prelevate dalle banche dati e la campagna RED, è già in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla corresponsione in presenza dei requisiti necessari.

Condizioni necessarie

 

Essendo la corresponsione subordinata all'accertamento dei requisiti reddituali, è stabilito che, per il primo requisito:

 

> L'importo aggiuntivo non spetta, se l'importo complessivo della pensione supera l'importo annuale del trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo.

 

> L'importo aggiuntivo spetta in misura parziale, cioè fino a concorrenza del predetto limite, se l'importo annuo della pensione risulta superiore al trattamento minimo ma inferiore al trattamento minimo maggiorato di 154,94 euro.

 

> L'importo aggiuntivo spetta in misura intera se l'importo complessivo della pensione è minore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo, maggiorato dell’importo aggiuntivo.

 

Per il secondo requisito  occorre verificare la totalità dei redditi del pensionato e del coniuge che non deve superare di tre volte il trattamento minimo anno:

NB: i redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all'Irpef percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione.

 

I limiti validi per il  2015

 

Con messaggio n. 7152 del 25/11/2015 l’Inps ha comunicato i valori utili per i 2015.

Per aver diritto all’importo aggiuntivo bisogna verificare due parametri reddituali:

1) L’importo complessivo della pensione comprese eventuali maggiorazioni sociali;

2) Il reddito personale o coniugale.

 

- Non compete con pensioni di importo annuo superiore a € 6.686,01 (T.M. + maggiorazione)

- Spetta per intero con pensioni di importo annuo fino a € 6.531,07

(corrisponde al trattamento minimo)

- Spetta per differenza con pensione di importo annuo compreso tra € 6.531,07 e € 6.686,01 (spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di € 6.531,07)

 

Limiti di reddito complessivo 2015

 

Anno pensionato solo

9.796,86

 

pensionato coniugato 2015

19.593,21(3 volte il T.M.).

 

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

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