La legge Finanziaria per il 2001 (art. 70, comma 7, Legge n. 388/2000) ha previsto, a decorrere dal 2001, il pagamento di un importo aggiuntivo pari a Euro 154,94 ai titolari di una o più pensione il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso; tale somma negli anni è rimasta immutata.
Si tratta dei cittadini c.d. “incapienti” in quanto la loro rendita pensionistica annua è inferiore o pari al trattamento minimo dell’Inps e, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono goderne in quanto il loro importo è superiore alle imposte che dovrebbero pagare. Una sorta dunque di rimborso fiscale a favore di coloro che non possono godere di tutte le detrazioni perché titolari di una pensione di importo minimo.
Tale somma aggiuntiva è corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità, ma solo in presenza di particolari condizioni pensionistiche e reddituali.
Ogni anno tale somma viene indicata in misura provvisoria ad inizio anno sul certificato di pensione, modello ObisM, e non costituendo reddito, non viene certificata nell'imponibile fiscale della pensione e non deve neppure essere dichiarata per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Non occorre presentare alcuna domanda per ottenere l’importo aggiuntivo in quanto l’Inps, attraverso le informazioni prelevate dalle banche dati e la campagna RED, è già in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla corresponsione in presenza dei requisiti necessari.
Condizioni necessarie
Essendo la corresponsione subordinata all'accertamento dei requisiti reddituali, è stabilito che, per il primo requisito:
> L'importo aggiuntivo non spetta, se l'importo complessivo della pensione supera l'importo annuale del trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo.
> L'importo aggiuntivo spetta in misura parziale, cioè fino a concorrenza del predetto limite, se l'importo annuo della pensione risulta superiore al trattamento minimo ma inferiore al trattamento minimo maggiorato di 154,94 euro.
> L'importo aggiuntivo spetta in misura intera se l'importo complessivo della pensione è minore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo, maggiorato dell’importo aggiuntivo.
Per il secondo requisito occorre verificare la totalità dei redditi del pensionato e del coniuge che non deve superare di tre volte il trattamento minimo anno:
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l'importo aggiuntivo non spetta, se il pensionato coniugato, possiede redditi propri superiori al limite previsto per il pensionato solo anche se il reddito, cumulato con quello del coniuge, risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati.
NB: i redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all'Irpef percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione.
I limiti validi per il 2015
Con messaggio n. 7152 del 25/11/2015 l’Inps ha comunicato i valori utili per i 2015.
Per aver diritto all’importo aggiuntivo bisogna verificare due parametri reddituali:
1) L’importo complessivo della pensione comprese eventuali maggiorazioni sociali;
2) Il reddito personale o coniugale.
- Non compete con pensioni di importo annuo superiore a € 6.686,01 (T.M. + maggiorazione)
- Spetta per intero con pensioni di importo annuo fino a € 6.531,07
(corrisponde al trattamento minimo)
- Spetta per differenza con pensione di importo annuo compreso tra € 6.531,07 e € 6.686,01 (spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di € 6.531,07)
Limiti di reddito complessivo 2015
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Anno pensionato solo |
9.796,86 |
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pensionato coniugato 2015 |
19.593,21(3 volte il T.M.). |
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Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




