Tra i versamenti in scadenza oggi, anche quello relativo alla cedolare secca sui contratti di affitto a uso abitativo. L’acconto, per questa imposta agevolata non sarà però del 100% come per le altre imposte ma del 95% (40% acconto a giugno e 60% secondo acconto oggi) dell’importo indicato nel quadro RB rigo 11 colonna 3, modello UNICO/2015.
A decorrere dal 1/1/2014 il decreto legge per “le misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’EXPO 2015” n. 47 del 28/3/2014, ha fatto scendere la percentuale di imposta per la cedolare secca per affitti a canone concordato, dal 15 al 10% e tale beneficio avrà effetto fino al 2017, dopodiché tornerà al 15% (ma chi può dirlo con certezza?).
Rimane al 21% l’imposta a cedolare sugli altri canoni.
In un regime fiscale così opprimente, l’opportunità di sfruttare la cedolare secca è molto favorevole ai provati cittadini che, per un reddito medio, pagherebbero altrimenti un’imposta che si aggira intorno ad una percentuale media del 33%.
La cedolare secca in genere, si applica ai canoni di locazione uso abitativo (libero o concordato) stipulati da privati e sostituisce
- l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti
- l’imposta di registro e il l'imposta di bollo alla registrazione
E ancora:
- l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione
- l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto
Resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione (ad oggi 67 euro)
La cedolare secca si distingue in due diverse aliquote impositive;
- Ø aliquota agevolata del 10% (passata dal 19% al 15% fino al 10% dal 2014)
- Ø aliquota agevolata del 21%
da applicare sul canone libero di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ possibile applicare l’aliquota super agevolata del 10% in caso di stipula di contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all'articolo 1, lettera a e b (si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia) e in quelli ad alta tensione abitativa. individuati dal Cipe.
Il reddito assoggettato a cedolare:
- è escluso dal reddito complessivo
- sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
- il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
La scelta della cedolare secca non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni inoltre non vi possono aderire le società e gli enti non commerciali.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
