Ricordiamoci che con le buste paga di questo mese, abbiamo un’incombenza in più.
Entro il 16/12/2015, i sostituti d’imposta dovranno calcolare e versare l’acconto sull’imposta sostitutiva calcolata in base alla rivalutazione dei redditi derivati della rivalutazione dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto.
NOVITA’
La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), all’art.1 comma 623 fissa l’aumento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR aumentando l’aliquota dall’11% al 17%.
L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente o, seguendo il metodo presuntivo, sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso. Tale importo verrà poi detratto dal TFR accantonato dall’azienda.
La legge istitutiva è il D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 articolo 11, comma 3.
L’acconto dell’imposta, può essere determinato attraverso l’adozione di due sistemi differenti:
> con il metodo storico: pagamento del 90 % delle rivalutazioni maturate nel 2014, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno stesso;
> con il metodo previsionale: calcolo effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, dai solo dipendenti in forza al 30/11/2015; la base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2014 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2015, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente (1,5000000%).
I codici tributo per i versamenti sono:
- 1712 per l’acconto in scadenza il 16/12/2015
- 1713 per il saldo da versare entro il 16/02/2016
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere rivalutato ogni anno e tale incremento, imputato alla posizione di ogni dipendente, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 17%. L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.
Le aziende costituite in corso dell’anno potranno versare direttamente il saldo a febbraio 2016, o in alternativa l’acconto pari al 90%, nei termini stabiliti, dell’imposta sulle rivalutazioni maturate al 30/11/2015.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




