Con messaggio n. 6704 del 3 novembre u.s. l’INPS ha chiarito l’effetto cumulo del congedo parentale ad ore con altri riposi o permessi, come già anticipato con circolare n. 152 del 18/8/2015.
Questi i punti principali:
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Nonostante la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità oraria, il genitorenon può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento neanche per altri figli.
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Il congedo parentale in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, neanche per bambini differenti.
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E’ compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi previsti in tre giorni al mese di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, se fruiti anch’essi in modalità oraria.
Nel messaggio una tabella riassuntiva:
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Congedo parentale(Art. 32 T.U.) |
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Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) non compatibile |
Non compatibile
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Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) |
Non compatibile
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Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) |
Non compatibile
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Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
Compatibile |
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Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) |
Compatibile |
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, può prevedere comunque anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti.
Link messaggio n. 6704/2015
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%206704%20del%2003-11-2015.pdf
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




