Dalla legge di stabilità arriva un cura dimagrante per l’esonero triennale che l’ha fatta da padrone nel 2015.
Il beneficio di cui molti datori di lavoro hanno goduto nel 2015 per stabilizzare rapporti precari o promuovere nuove assunzioni, consiste nell’esonero contributivo dei contributi a carico datore di lavoro per 36 mesi. Tra i requisiti essenziali al fine della fruizione dello sgravio, quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e l’assenza di occupazione a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge (ott.-dic. 2014) presso il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società controllate o a questi collegate ai sensi dell’articolo 2539 cc., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.
Ma come diventerà nel 2016? Stando al disegno della legge di stabilità 2016, si riduce il periodo da trentasei ventiquattro mesi e, cosa ancor più pesante, lo sgravio sarà pari a circa il 40% del totale dei contributi dovuti fino a un massimo di 3.250 euro su base annua. Qualora tali nuove disposizioni venissero approvate così come proposte, l’appetibilità previgente verrebbe meno e quindi se qualche passo può essere fatto adesso, che sia fatto. Non dimentichiamo, tra l’altro, che la legge n. 190/2014 ha abrogato le agevolazioni previste dall’articolo 8 comma 9 della legge n. 407/90, molto utilizzate a favore dei disoccupati da almeno 24 mese in quanto costituivano uno sconto del 50% sui contributi dovuti e il 100% nel mezzogiorno.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




