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voucher e integrazione salariale:cumulabilità

Con circolare n. 170 del 13/10/2015 l’INPS, ha specificato in quali casi il lavoro accessorio è compatibile e cumulabile con le prestazioni a sostegno del reddito alla luce delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 che hanno reso strutturale la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio nel limite di 3000 euro per anno civile.

 

Si ricorda che in via generale le prestazioni di lavoro  accessorio sono ammesse per le attività lavorative che, in riferimento alla totalità dei committenti,  non danno luogo  a compensi superiori a 7.000 euro netti nel corso di  un  anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).

Ciascun prestatore non può svolgere attività di lavoro accessorio, nei confronti di un unico committente imprenditore o professionista per più 2.000 euro netti..

Lavoro accessorio e indennità di mobilità

In caso di lavoratore in mobilità, il lavoratore è obbligato a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio di un’attività di lavoro accessorio e i compensi percepiti con voucher sono così compatibili:

  • interamente cumulabili nel limite complessivo di 3000 euro netti percepiti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

  • cumulabili per la parte eccedente i 3000 euro e fino a  euro 7.000 per la parte utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità.

    Lavoro accessorio e NASpI

    Il percettore di NASpI , obbligato ad avvertire l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, è soggetto ai seguenti limiti:

  • interamente cumulabile nel limite complessivo di 3.000 per anno civile;

  • al superamento dei 3.000 euro e fino  7.000 euro, previa riduzione di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

    Lavoro accessorio e Cassa Integrazione Guadagni

    I trattamenti di integrazione salariale percepiti durante il periodo di sospensione del lavoro sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile per lavori svolti anche nei confronti di diversi datori di lavoro. Per la parte che eccede tale soglia e fino a 7.000 euro la cumulabilità diviene parziale. Il lavoratore in CIG il lavoratore non è soggetto all’obbligo di alcuna comunicazione  fino all’importo percepito di 3.000 euro.

    L’argomento è stato ampliamente trattato in Guida al Lavoro – Sole 24 ore  n. 41 con articolo a mio nome.

    Rossella Quintavalle

    Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
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