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Nuove sanzioni consegna prospetto paga

L’articolo 22 del D.lgs. n. 151/2015 (c.d. decreto semplificazioni)è dedicato alle modifiche delle disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale. Importante segnalare tra queste, le modifiche apportare all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna prospetto paga in vigore dal 24/9/2015.

 

il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto

prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a

sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.»

 

 

Testo precedente in vigore fino al 23/9/2015

 

Art. 5.

 

  ((1. Salvo che il fatto costituisca reato, in  caso  di  mancata  o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di  omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la  sanzione  amministrativa  da  lire cinquantamila a lire trecentomila.)).

 

 
 
 
 
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