L’Inps con circolare n. 149 del 12/8/2015 ha dettato istruzioni sul lavoro accessorio alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n. 81/2015 che ha innalzato il limite massimo del compenso per il prestatoreda 5000 a 7000 euro annualmente rivalutabili.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superioria 7.000 euro(lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del
singolo committente imprenditore o professionista. In riferimento all’anno 2015, tale valore, per l’anno in corso è paria a 2.020 euro (lordo 2.693). Viene resa strutturale la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo € 4000) di compenso per anno civile. Il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Obbligatorio per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher “telematici” sono descritti nell’allegato 1 alla circolare.
- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
I committenti privati possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il
territorio nazionale.
Obbligatorio comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.
Il concessionario del servizio in seguito:
- eroga al prestatore il proprio compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- effettua il versamento dei contributi previdenziali all’INPS (13% del valore nominale del buono) e all’INAIL (7% del valore nominale del buono);
- trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
