Tra qualche giorno, anche le collaboratrici domestiche andranno in ferie, ma come ci dobbiamo comportare con il pagamento degli stipendi?
I giorni spettanti sono 26 l’anno intesi come giorni lavorativi dal lunedì al sabato senza calcolare le festività infrasettimanali. I 26 giorni andranno riproporzionati a dodicesimi se la colf lavora da meno di un anno.
2,16 gg. per ogni mese lavorato contando come mese intero quello che sia pari o superiore a 15 giorni.
La retribuzione deve essere calcolata in base all’ordinario stipendio mensile. Unica variante è prevista per le colf conviventi sul cui stipendio feriale andrà aggiunto il valore della retribuzione in natura del vitto e dell’alloggio pari a 5,44 al giorno per il 2015.
Per un mese intero bisognerà aggiungere allo stipendio la somma di Euro 163,20.
Se la domestica, durante le sue ferie, continua ad usufruire delle prestazioni in natura, nulla sarà dovuto a tale titolo.
Non vi e’ differenza tra la colf retribuita a mese intero e la colf pagata a ore.
Per calcolare quale sia il valore per un mese di ferie basterà considerare le ore lavorate in una settimana, moltiplicarle per le 52 settimane di cui è composto un anno, dividere il prodotto per dodici mesi e, sulla media delle ore mensili così calcolata, si otterrà l’importo da corrispondere alla lavoratrice.
Esempio:
Per una colf che lavora 9 ore a settimana a Euro 7 l’ora, il calcolo sarà:
9 ore x 52 settimane = 468 ore : 12 mesi = media di 39 ore mensili; 39 ore x 7 euro = euro 273 (paga media mensile). Tale cifra verrà erogata per intero se la colf lavora da più di un anno o ridotta a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro effettuati nell’anno.
Per le colf extracomunitarie è ammesso il cumulo di due anni di maturazione di ferie per usufruire di due mesi continuativi di permesso per tornare al proprio paese di origine.
Il periodo di ferie, come si sa, andrà deciso dal datore di lavoro ma sempre tenendo conto anche delle esigenze della lavoratrice e non può essere sostituito da retribuzione sostitutivo in quanto il godimento delle ferie è un diritto irrinunciabile.
Può inoltre capitare che la collaboratrice domestica a tempo pieno, per esigenze familiari del proprio datore di lavoro, debba seguire la famiglia nel posto di villeggiatura.
In questo caso, così come previsto dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del lavoro domestico, la lavoratrice usufruirà ugualmente dei suoi permessi settimanali e riceverà una maggiorazione della retribuzione del 20% a titolo di disagio per la “trasferta”.
Relativamente al bollettino di versamento contributivo si ricorda che andrà compilato come se la colf avesse regolarmente lavorato.
si ricorda inoltre che Con messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013, l’Inps ha reso noto che nel portale dei Pagamenti relativo alle collaboratrici domestiche, ha provveduto ad attivare la funzione per il pagamento dei contributi relativi, anche in riferimento a periodi di mancato preavviso e/o a ferie non godute e liquidate in sede di fine rapporto da comunicarsi entro 5 giorni dall’evento. Si rammenta che il pagamento dei contributi in caso di cessazione, deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
