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Da 8 a 12 anni il congedo parentale

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Il D.lgs. n. 80/2015 in tema di congedo parentale ha elevato, fino a fine 2015, a dodici anni il limite di età di vita dei figli entro cui è possibile fruirne.

L’Inps con messaggio n. 4576 del 6/7/2015  comunica che la presentazione della relativa domanda  per i periodi decorrenti dal 25/6/2015 dovrà essere effettuata in modalità cartacea fino al 31/7/2015, fin oa quando non saranno messi a punto i   sistemi telematici. La disposizione che ampia il periodo di vita del bambino per congedo parentale ha carattere sperimentale in attesa della programmazione dei fondi per il 2016.

Interessati dalla novità anche i genitori adottivi o affidatari  per i quali il congedo può essere fruito qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

E’ stato elevato anche il limite di età per il diritto all'indennizzo, sempre entro il 31/12/2015.

Passa da tre a sei anni il limite di età del bambino entro il quale, in caso di assenza per congedo parentale, al genitore spetta  un indennizzo pari al 30% della retribuzione.

La domanda di congedo parentale per il periodo transitorio (23/6/2015-31/12/2015) deve essere, fino al 31/7/2015, compilata su modello SR23 e consegnata a mano.

Per quanto riguarda la normativa previgente (fino agli otto anni di vita del bambino), rimane la via telematica.

Link al messaggio

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204576%20del%2006-07-2015.htm

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma