Con circolare Inps n. 130 del 2/7/2015 l’Inps ha annunciato, anche per il 2015 l’arrivo della c.d. “quattordicesima mensilità” per i pensionati.
L’articolo 5 comma 1 della legge tre agosto 2007 n. 127, ha previsto l’erogazione di una “quattordicesima” anche ai pensionati che compiono sessanta quattro anni nell’anno di erogazione, destinatari di redditi notevolmente bassi, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, erogate da enti pubblici di previdenza obbligatori.
Tale mensilità aggiuntiva prevista in aggiunta alla tredicesima mensilità,spetta solamente a quei pensionati ultrasessantaquattrenni che possiedono un reddito da pensione derivante da versamenti contributivi, non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo INPS (per il 2015 a euro 9.786,86). Rientrano nel trattamento aggiuntivo anche i pensionati ex Inpdap, ed ex Enpals, confluiti nell’Inps.
Nel calcolo dei redditi da considerare per la verifica del diritto, rientrano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei redditi derivanti dalla percezione dell’assegno familiare, del reddito della casa di abitazione, dell’assegno di accompagnamento, delle pensioni di guerra, dei trattamenti di fine rapporto e della competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
L’importo viene erogato in proporzione all’anzianità contributiva maturata dal pensionato e per il 2015 è lo stesso di quello stabilito per gli anni precedenti.
Pensioni da lavoro dipendente:
- 336 euro per anzianità contributiva fino a 15 anni
- 420 euro per anzianità contributiva da 15 a 25
- 504 euro per anzianità contributiva superiore ai 25 anni.
Pensioni degli autonomi:
- 336 euro per coloro che hanno maturato un’anzianità fino a 18 anni
- 420 per chi vanta un’anzianità tra i 18 e i 28 anni
- 504 euro per chi vanta un’anzianità superiore ai 28 anni
Per coloro che superano il tetto di euro 9.786,86, la somma aggiuntiva è comunque erogata fino a concorrenza del nuovo limite. Non sono interessati da questa nuova norma i pensionati sociali o i titolari di qualsiasi altra forma assistenziale.
Nessun adempimento è richiesto al pensionato al fine di ottenere la “quattordicesima” se rientrante nei requisiti necessari o se è stato percettore del trattamento l’anno precedente, in quanto l’importo aggiuntivo viene erogato automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali (modelli RED) già richiesti.
La somma concessa, comunque, previa verifica successiva, potrebbe essere rivista ed eventualmente richiesta quando non spettante.
Tale somma aggiuntiva non costituisce per i pensionati reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
