Oggi 6/7/2015 è la prima scadenza per i soggetti interessati dagli studi di settore senza l’applicazione dello 0,40%. Tra i ritardi dell’Agenzia delle Entrate e di conseguenza degli allineamenti con i programmi software, sarà impossibile per tutti rispettare questa scadenza che inevitabilmente andrà al 6/8/2015 e di conseguenza al 20/8 per via della proroga estiva che fa slittare tutti i versamenti in scadenza ad agosto.
Tra le difficoltà sempre più pressanti, anche quella che riguarda la modalità di pagamento di imposte e contributi tramite modello F24.
Non si potranno portare in banca tutti i pagamenti ma si dovrà sottostare alle regole indicate in seguito:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (i debiti dovuti sono azzerati per effetto di somme utilizzate in compensazione). In tal caso il pagamento potrà essere effettuato:
- direttamente dal cittadino utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzabile dopo aver richiesto ed ottenuto il Pin;
- avvalendosi di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ecc.) che trasmetterà per suo conto le deleghe utilizzando il servizio “F24 cumulativo” (provv. AE del 21/9/2007).
b) esclusivamente tramite il c/c on line ovvero mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (nel caso in cui le compensazioni non sono sufficienti ad azzerare i debiti), e quando il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
E’ possibile utilizzare ancora il modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, oltre al caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro, anche nei seguenti casi particolari.
- F24 precompilati dall’ente impositore quali ad esempio Agenzia delle entrate,
Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro;
- Versamenti rateali in corso, e fino al 31 dicembre, per imposte e contributi derivanti da dichiarazioni già predisposte prima dell’entrata in vigore della disposizione (non titolari di partita IVA)anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione ( I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione);
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
