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Ristrutturazione e risparmio energetico

La legge di stabilità ha prorogato a tutto il 2015 le percentuali stabilite già per il2013 e 2014 in relazione alle spese  pese per ristrutturazione e risparmio energetico.

 

  • Spetta per tutto il 2014 e il 2015 la detrazione al 50 percento relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000 euro di spesa agevolata. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
  • Spetta per tutto il 2014 e 2015  la detrazione del 65 percento sulle spese relative al risparmio energetico e misure antisismiche.
  • Setta per tutto il 2014 e 2015 la detrazione del 50 percento sulle spese relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla “A+” per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per un importo non superiore a euro 10.000.
  • Le spese per i lavori antisismici: la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 su una spesa massima di 96.000 euro.

Si ricorda che tali detrazioni danno diritto alla percentuale di detrazione stabilita della spesa sostenuta , suddivisa per 10 anni,

 

Dalla Guida alle ristrutturazioni emanata dall’Agenzia delle Entrate si evince ancora che:

tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnala, infine:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
  • l’aumento della percentuale (dal 4 all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

 
 
 
 
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