Obbligo di presentazione della dichiarazione
E’ obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi il dipendente, il collaboratore o pensionato che si trova in una delle sotto elencate situazioni:
- oltre al reddito derivante dalla Certificazione Unica 2015, possiede redditi di altra natura, con esclusione della prima casa.
- le detrazioni operate dal sostituto d’imposta nel corso dell’anno e riportate nella Certificazione Unica ricevuta, non corrispondono alla realtà dei carichi familiari per cui si rende necessario restituire o recuperare la differenza;
- le addizionali regionali e comunali non sono state effettuate correttamente in base alla residenza;
- non è stato trattenuto dal sostituto il contributo di solidarietà;
- il datore di lavoro è cambiato nel corso dell’anno e non è stato richiesto all’ultimo sostituto il conguaglio del reddito precedente;
- si vuole ottenere un rimborso risultante dalla precedente dichiarazione anche se presentata con il modello UNICO PF;
- sono state corrisposte da enti previdenziali o assistenziali, integrazioni salariali non dichiarate esenti (ad esempio l’indennità di disoccupazione o altro tipo di trattamento di sostegno al reddito o ancora di indennità da parte dell’INAIL per infortunio).
Esonero dalla dichiarazione
Può non presentare la dichiarazione il contribuente dipendente, collaboratore o pensionato che ha percepito solo redditi dichiarati nella Certificazione Unica, anche se da più datori di lavoro, se ha richiesto all’ultimo datore di lavoro il conguaglio dei redditi certificati da altri sostituti, nel caso possieda una prima casa, o una seconda non locata in una località diversa da dove è situata la prima casa di abitazione per la quale ha già pagato l’IMU, o se ha ricevuto più di un CUD da vari enti pensionistici già regolarmente tassati in base al casellario pensionistico. Esentati i soggetti che percepiscono redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi su BOT o su altri titoli del debito pubblico) o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (interessi sui c/c bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili).
Non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione, inoltre, per limite di reddito, in presenza delle seguenti condizioni:
1) terreni e/o fabbricati, compresa abitazione principale, per i quali non è dovuta l’IMU, con rendita uguale o inferiore a 500 euro;
2) lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito di importo uguale o inferiore a 8.000 euro*, per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni;
3) pensione più altre tipologie di reddito di importo uguale o inferiore a 7.500 euro*, per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni;
4) pensione più altre tipologie di reddito di importo uguale o inferiore a 7.750 euro*, per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, per contribuente di età pari o superiore a 75 anni;
5) pensione più abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU, più terreni di importo uguale o inferiore a 7.500 euro (pensione) e a 185,92 euro (terreni), per periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni;
6) assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito di importo uguale o inferiore a 7.500 euro* (è escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli);
7) Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro di importo uguale o inferiore a 4.800 euro;
8) compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche di importo uguale o inferiore a 28.158,28 euro.
9) chi possiede solo redditi esenti quali, a titolo esemplicativo ma non esaustivo: pensioni, assegni, indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; pensioni sociali; pensioni di guerra; sussidi a favore degli hanseniani; rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche; pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio); alcune borse di studio; voucher o buoni lavoro (comma 3 articolo 72 del decreto legislativo 276/2003).
*il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.
Sono comunque considerati esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a euro 10,33
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
