Se ben ricordate lo scorso anno è stata ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello semplificato 730 in precedenza riservato ai “sostituiti” che potevano contare di un sostituto che potesse provvedere a restituire le imposte pagate in più o trattenere in busta paga le imposte dovute. Utilizzabile comunque ai non titolari di partita IVA, di redditi partecipazione o redditi diversi non compresi in quelli elencati nel quadro D.
Possono utilizzare il modello 730:
- i pensionati;
- i dipendenti o titolari di reddito assimilato, anche con rapporto cessato;
- i percettori di un’indennità sostitutiva di reddito quale trattamento di integrazione salariale, mobilità, ecc.
- i lavoratori che hanno ricevuto redditi, sia a tassazione ordinaria che separata, da soggetti privati non sostituti d’imposta (colf, autisti o addetti alle attività familiari o parlamentari).
Non possono utilizzare il modello 730:
- i residenti all’estero nel 2014 e nel 2015;
- gli eredi del contribuenti deceduti;
- nel caso in cui il 730 che deve essere presentato da un altro soggetto;
- i titolari di partita IVA;
- coloro che hanno percepito redditi derivanti da agroenergie, redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D; plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate; redditi provenienti da “trust” in qualità di beneficiario.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
